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Liguria, del. n. 74 – Segretario comunale: chiarimenti sul salario in godimento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione degli oneri contributivi e fiscali sui diritti di rogito erogabili ai segretari comunali, nonché sulla determinazione dei limiti massimi annui.

In particolare, la richiesta ha riguardato il concetto di salario in godimento, se implica che il calcolo vada rapportato allo stipendio effettivamente percepito o, invece, alla retribuzione annua spettante, senza raffrontarlo all’effettivo periodo di servizio e se, ai fini del computo del quinto dello stipendio, si cumulino gli emolumenti percepiti, a titolo di diritto di rogito, in comuni diversi, ove il segretario, in alcuni, è titolare e, in altri, reggente a scavalco.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 74/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 agosto 2019, hanno ritenuto che la locuzione “salario in godimento” comprende lo “stipendio effettivamente percepito” e non può essere considerata la “retribuzione annua teoricamente spettante”.

Il salario in godimento, ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, costituisce il riferimento della percentuale del quinto, integrante il tetto massimo annuale all’erogazione di diritti di rogito ai segretari comunali.

Ai fini del computo del “quinto dello stipendio in godimento” si cumulano gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, sia come titolare, che come reggente o a scavalco.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 74 – 19


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