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I dati informatici sono qualificabili come documenti


I dati informatici, acquisiti dal server di una società, sono qualificabili come documenti, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., e non come “attività di intercettazione telefonica”, in quanto non vengono acquisiti nel momento in cui si realizzano i fatti, ma ex post.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, VI sez. penale, con la sentenza 28269/2019.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva annullato un sequestro fatto nei confronti del Presidente del C.d.A. di un’azienda, in quanto gli venivano sottratte delle e-mail, estratte dal server della società, sull’assunto che sarebbero servite per captare un dinamico flusso informatico di comunicazione e che l’acquisizione dei dati contenuti nel server sia configurabile alla stregua di un’attività di intercettazione telefonica.

La Cassazione ha accolto il ricorso, avverso l’ordinanza, presentato dal P.M. in quanto il sequestro era l’unico mezzo possibile per l’acquisizione della copia forense dei dati conservati nel server, qualificabili come documenti.

La Cassazione ha chiarito che la posta elettronica, e più in generale, i dati conservati nella memoria di un computer, sono qualificabili come documenti, ai sensi dell’articolo 234 del c.p.p.


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