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Affidamento servizi: è necessario pubblicare sempre una manifestazione d’interesse


Per garantire i principi di concorrenza, trasparenza, pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, le SA devono sempre garantire la massima partecipazione alle procedure di gara. Pertanto, in caso di affidamenti sotto soglia comunitaria è necessario indire idonee manifestazione di interesse che consentano a chiunque sia interessato di poter partecipare.

Questo il principio sancito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con il provvedimento AS 1593 pubblicato sul bollettino 27/2019.

Nel caso di specie, un Comune, dovendo affidare la gestione di alcuni eventi culturali, per un importo inferiore alle soglie comunitarie, aveva espletato una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara.

L’Autorità ha ritenuto non corretto l’operato dell’ente, sostenendo che avrebbe violato le regole sull’evidenza pubblica, in quanto avrebbe dovuto garantire la massima partecipazione a tutti gli interessati.

L’art. 63 del d.lgs. 50/2016 prevede che le SA hanno il dovere di svolgere una consultazione preliminare fra più operatori economici, nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionando se possibile almeno cinque operatori.

Tale indicazione è stata ribadita anche dall’Anac, nelle Linee guida n. 8, concernenti il “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.

L’Agcm ha ribadito che la manifestazione di interesse risulta preordinata soprattutto ad assicurare la piena competitività del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati.

 


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