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Agcm: la SA non può limitare il ricorso alle ATI


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato (Agcm) ha chiarito che negli atti di gara il ricorso da parte dei concorrenti alle Ati non può essere limitato da parte delle Stazioni Appaltanti (SA).

Questo il principio ribadito dall’Autorità nel Provvedimento AS 1600, pubblicato sul Bollettino n. 31 del 5 agosto 2019, con il quale ha espresso parere positivo su una richiesta di controllo formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il “Bando di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 e s.m. e dell’art. 58 n. 388/00 – 9 ed”, ai sensi dell’articolo 22 della legge 287/1990”, con.

Tale disposizione stabilisce infatti che l’Autorità possa esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Nel caso di specie, l’Agcm ha risposto alla richiesta di parere inviata dalla Consip relativamente a un bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per le p.a.

L’Autorità ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l’accordo associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di valutare la sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenendo conto delle eventuali giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione e/o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI dovessero fornire al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante” (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 05/10/2016 (ud. 07/07/2016), n. 4115 e Consiglio di Stato, Sez. III giugno 2012, n. 3402).

Per quanto riguarda l’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016, l’Agcm ha richiamato l’opportunità di integrare la disciplina prevista, nel senso di richiedere all’operatore di dichiarare, in aggiunta ai provvedimenti sanzionatori esecutivi dell’Autorità per illeciti antitrust, anche la loro intervenuta inoppugnabilità o conferma in via definitiva, in linea con l’orientamento indicato anche dall’ANAC nella proposta di modifica delle citate Linee guida che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.


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