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MEPA: i contratti sono assoggettati a imposta di bollo telematica o virtuale


Per i contratti pubblici, sottoscritti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e gli allegati, redatti in formato elettronico, firmati digitalmente, l’imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale.

Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 321 del 25 luglio 2019.

Nel caso di specie, un Ente aveva chiesto le modalità corrette di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA e dei relativi allegati, redatti in formato elettronico e firmati digitalmente.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 3 del d.p.r.642/1972 ha stabilito che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

  1. a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, secondo quanto previsto dall’art 37 del d.P.R. n 642 del 1972;
  2. b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.”

Al contrario, non si ritengono applicabili le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo previste dal d.m. 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto” e, in particolare, l’art. 6, comma 1,  che prevede che “L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica“.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, si intendono “documenti informatici fiscalmente rilevanti” i libri e i registri.


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