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Proroga tecnica: assicura continuità nella prestazione fino all’individuazione dell’aggiudicatario


La proroga tecnica assicura, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento, l’erogazione del servizio e non può essere utilizzata per affidare l’esecuzione del contratto a una impresa diversa dall’esecutrice.

Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza 4267/2019, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa da un appalto per l’affidamento del servizio di customer services per la durata di 24 mesi, potenzialmente prorogabili di altri 12, per anomalia dell’offerta.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una procedura telematica per l’affidamento di un servizio che era stata aggiudicata a un RTI, il quale però veniva escluso per anomalia dell’offerta economica.

Il raggruppamento aveva presentato ricorso, che era stato respinto dal Tar e lo stesso aveva appellato la decisione del giudice di primo grado. Nel frattempo, la Stazione appaltante aveva aggiudicato alla seconda classificata che aveva iniziato l’esecuzione del contratto.

In secondo grado, i Giudici amministrativi avevano accolto il ricorso presentato dal Raggruppamento escluso, ma l’affidamento si era anche sostanzialmente concluso.

I giudici amministrativi, pertanto, avendo riguardo al livello di completamento nell’esecuzione dell’appalto, avevano rinviato alla Stazione appaltante l’onere di individuare, a seguito di tale decisione, come poter attuare l’interesse del raggruppamento erroneamente escluso, che aveva chiesto la riforma della sentenza appellata.

La Stazione appaltante si era rivolta al Consiglio di Stato, con ricorso per chiarimenti ai fini della ottemperanza (ex art. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a.), circa le modalità più corrette con cui dare esecuzione a tale decisione, tenuto conto che nel frattempo l’affidamento era quasi giunto al

termine.

La Stazione appaltante, infatti, ha evidenziato che in ragione dell’ormai conclusa esecuzione del contratto biennale oggetto di gara, il ristoro pieno potrebbe realizzarsi solo con l’affidamento del servizio per l’intera durata del contratto originario e non anche per il più limitato periodo di eventuale proroga, pari ad un solo anno.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, hanno chiarito che il ricorso per chiarimenti è ammissibile quando la domanda presentata consenta al Giudice di fornire un’interpretazione che possa superare l’ostacolo applicativo della decisione “ottemperanda”, su cui si chiedono chiarimenti, in modo che gli stessi si traducono in vere e proprie precisazioni (recte, “chiarificazioni”) del contenuto di tale pronuncia.

Al contrario, la Stazione appaltante, nel caso di specie, non ha dedotto specifici profili di “oscurità” o indeterminatezza della sentenza d'appello, sollevando piuttosto una questione che però esula dall’oggetto del ricorso presentato, avendo rilevato esclusivamente la difficoltà di individuare, in concreto, una soluzione operativa che soddisfi le parti in causa, soluzione che sembrerebbe essere infine individuata nell’artificio di un atipico affidamento “diretto”, per la stessa durata contrattuale dell’affidamento ormai conclusosi, del medesimo servizio all’originaria ditta aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso, ribadendo che la cd. “proroga tecnica” è un istituto che assicura, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, che l’erogazione dello stesso non subisca interruzioni.

Tale strumento però non può avere funzioni diverse, come ad esempio, quella di assolvere, di fatto ed indirettamente, funzioni risarcitorie.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione disponga la proroga del rapporto, tale scelta dovrà essere analiticamente motivata, non essendo sufficiente che la stazione appaltante si sia espressamente riservata una tale possibilità nelle previsioni della lex specialis di gara, dovendo in ogni caso la stessa chiarire in modo puntuale le ragioni per le quali ritiene di discostarsi dal principio generale dell’indizione di una nuova procedura e la strumentalità di ciò al miglior perseguimento del pubblico interesse.

Quanto poi all’ipotesi di disporre una proroga biennale, è appena il caso di evidenziare come, allo stato degli atti, la stessa non trovi alcun fondamento o supporto nella lex specialis di gara.


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