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D.l. Crescita: definitivo (quasi) il valore soglia


Il 28 giugno 2019 è stata pubblicata sulla G.U. 151/2019, la legge di conversione n. 58/2019 del d.l. 34/2019, così detto “Decreto Crescita” recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

Tra le numerose novità introdotte dal Decreto, si segnala quella in materia di gestione del personale contenuta nell’articolo 33, comma 2, rubricato “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”.

Tale disposizione abbondona la regola storica del turn over, come parametro di riferimento per le nuove assunzioni, e individua il così detto “valore soglia” che definirà i nuovi limiti assunzionali, esclusivamente per Regioni e Comuni, non richiamando gli enti locali. Pertanto, tali nuove regole non risultano applicabili alle Unioni di Comuni e alle Province.

Tale valore soglia è in via di definizione. Il d.m. che conterrà le indicazioni attuative sembra infatti pronto per la firma, che dovrebbe arrivare prima di agosto.

Nello schema di d.m. sembra sia prevista l’entrata in vigore di tali nuovi vincoli dal 2020.

Il comma 2 della disposizione in commento, infatti, stabilisce che i Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite della spesa complessiva dei dipendenti in servizio (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e al netto dell’IRAP) non superiore al valore soglia.

Tale valore soglia, previsto dal d.m. attuativo, è definita come percentuale, differenziata (attualmente nella bozza del d.m.) su nove fasce demografiche, quantificata con riferimento all’ultimo rendiconto, per quanto attiene alle spese di personale, ed alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE.

Pertanto, gli enti che avranno maggiori entrate potranno assumere di più, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio; il valore soglia cambierà di anno in anno, a seguito dell’approvazione dell’ultimo rendiconto, con la conseguente necessità di revisionare il piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente.

La bozza di d.m. attuativo, in fase di stesura, individuerebbe due valori soglia, uno in cui viene fissato il tetto massimo oltre il quale gli enti dovranno adottare politiche di rientro progressivo, ed un secondo, più basso del primo, che identificherebbe gli enti c.d. virtuosi.

I Comuni che si collocheranno tra il primo ed il secondo valore potranno assumere fino al raggiungimento del limite massimo senza alcun vincolo; invece, i Comuni che si collocheranno al di sotto del secondo valore soglia potranno assumere nei limiti delle percentuali massime di incremento della spesa del personale rispetto all’anno 2018, come definite dal d.m..

Qualora gli enti presentassero un indice inferiore al secondo valore soglia, in base all’attuale bozza di d.m. attuativo, potranno assumere fino al raggiungimento della sola seconda soglia, ovvero fino al valore più basso, avendo così ristretti margini assunzionali.

Infine, l’attuale bozza di d.m. disporrebbe che le maggiori spese previste dallo stesso decreto attuativo vengano poste in deroga rispetto al tetto storico di spesa previsto dalle vigenti disposizioni (ex. art.1 commi 557 quater e 562 della legge n. 296/2006).

Si segnala il seminario “La gestione del personale dopo il Decreto Crescita” che sarà tenuto a San Minato il 20 settembre 2019


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