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P.a. e lavoratori dello spettacolo: alcuni chiarimenti dell’Inps sugli obblighi contributivi


L’Inps ha pubblicato la Circolare 98/2019, di ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi posti a carico delle p.a. in caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo a favore di soggetto operanti in ambito artistico e nel mondo dello spettacolo.

Fattispecie molto frequente nei periodi estivi dove molti enti organizzano eventi, incaricando, in alcuni casi direttamente artisti o professionisti dello spettacolo.

In particolare, l’Istituto previdenziale, nella circolare in commento, ha chiarito che:

  • è obbligatoria la copertura assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) anche per il mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative, ex art. 3 del d.lgs. C.P.S. 708/1947;
  • per la generalità dei lavoratori, durante l’evento, viene corrisposto dal datore di lavoro il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per maternità);
  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato è dovuto dal datore di lavoro pubblico il contributo ordinario NaSPI;
  • le p.a. sono esonerate dall’applicazione degli assegni per il nucleo familiare,
  • per i dipendenti delle p.a. non c’è l’obbligo contributivo inerente il “Fondo di Tesoreria INPS, né il TFR.

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