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Offerte anomale: la valutazione positiva può avere una sintetica motivazione


Il giudizio favorevole di “non anomalia” dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente. Tale giudizio, in quanto finalizzato alla verifica della serietà dell’offerta ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione ed in quanto tale, insindacabile in sede giurisdizionale.

Questo è il principio sancito dal TAR Lazio, Roma, nella sentenza n. 8975 del 5 luglio 2019. Il tribunale amministrativo respingeva il ricorso presentato dalla seconda graduata, con il quale la stessa eccepiva il difetto di motivazione nella valutazione dell’anomalia operata dalla stazione appaltante per quanto concerne l’offerta della prima classificata.

Nel caso di specie, la Commissione di gara procedeva alla verifica dell’anomalia dell’offerta proposta da una società, la quale aveva conseguito i 4/5 del punteggio massimo per le offerte tecniche ed economiche, nonché eseguito un ribasso superiore al 40% dell’importo a base d’asta.

All’esito della verifica dell’anomalia, la Commissione rimetteva la graduatoria definitiva alla stazione appaltante, la quale disponeva l’aggiudicazione definitiva, ritenendo congrue le giustificazioni fornite dal concorrente in risposta ai chiarimenti richiesti.

I giudici amministrativi hanno chiarito che solo nelle ipotesi di giudizio negativo e, quindi, di accertata anomalia, sussiste per la stazione appaltante l’obbligo di una motivazione puntuale (ex multis, Consiglio di Stato sentenza n. 7129 del 18 dicembre 2018, sentenza n. 6430 del 14 novembre 2018, sentenza n. 2951 del 17 maggio 2018, n. 2951).

La valutazione relativa all’attendibilità dell’offerta proposta ha natura globale e sintetica; quale manifestazione della discrezionalità riservata alla p.a. e in quanto atle è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza della stessa, come ribadito anche dal Cons. di Stato, nella sent. 5444/2018. In tale pronuncia, è stato chiarito che “Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (Cons. di Stato sez. III, 11 febbraio 2015, n. 726)”.

Leggi la sentenza
Tar Lazio Sent. n. 8975-2019


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