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Offerta economica e tecnica: devono essere separate e senza commistioni


L’applicazione del principio della segretezza dell’offerta economica impone di tener separata quest’ultima dall’offerta tecnica, che a sua volta non può includere elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità della prima.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4243/2019, con il quale ha respinto il ricorso presentato dalla società seconda graduata, confermando la sentenza TAR di primo grado.

Nella fattispecie, all’esame della decisione del Consiglio di Stato, un dato, solo in parte economico che connotava il servizio e la fornitura offerti, era stato introdotto nell’offerta tecnica, in quanto funzionale a illustrare la soluzione proposta da un concorrente.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che l’indicazione del dato economico, non del tutto coincidente con quello da comprendere nell’offerta economica, non poteva aver favorevolmente influenzato il giudizio della commissione di gara.

I giudici amministrativi hanno chiarito che nell’offerta tecnica possono essere incluse voci anche economiche o elementi tecnici declinabili in termini economici (se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara), che però non devono consentire di ricostruire la complessiva offerta economica, non potendo disvelare il prezzo offerto.

Non sono ammessi elementi tecnici, che rappresentano una percentuale minima rispetto ai lavori a base d’asta, che determinino una valorizzazione economica, anticipatoria dell’offerta economica, essendo “sufficiente l’inserimento nell’offerta tecnica di un decimo dell’offerta economica, per configurare la violazione del principio della segretezza” (Consiglio di Stato, sentenza n. 419/2015, sentenza n. 6509/2010).

I giudici amministrativi hanno ritenuto che l’indicazione del dato economico, non del tutto coincidente con quello da comprendere nell’offerta economica, non poteva aver favorevolmente influenzato il giudizio della commissione di gara.

Nell’offerta tecnica si possono, pertanto, esprimere importi economici che evidenzino la bontà della stessa e delle sue conseguenze applicative, anche dal punto di vista dei risparmi di spesa, mentre non devono consentire in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.

Leggi la sentenza
Consiglio di Stato, Sent. n. 4243-2019


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