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Piemonte, del. n. 59 – Trasporto funebre a carico dell’ente solo in casi eccezionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al d.p.r. 285/1990 che dispone il trasporto della salma “a cura del Comune”.

Nello specifico, l’ente ha chiesto se è obbligato a sostenere le spese del trasporto e del recupero della salma o se suddetti costi spettano al richiedente, in quanto il pagamento del servizio può costituire danno erariale al Comune.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 59/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 luglio 2019, hanno chiarito che i costi del servizio di trasporto funebre, nel caso di decessi su pubblica via o luogo pubblico non è a carico della collettività, ma deve essere sostenuto dai richiedenti, salvo casi particolari come quelli di indigenza, inesistenza di eredi o identità sconosciuta del de cuius.

L’ente deve comunque garantire il servizio di trasporto funebre anche ai non abbienti supportandoli con oneri a proprio carico, al fine di soddisfare le esigenze igienico-sanitarie pubbliche.

Il d.p.r. 285/1990 all’art. 16, comma 1 stabilisce che “il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 59 – 19


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