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Enti in dissesto e dilazione pagamenti: indicazioni del MEF


E’ stato pubblicato sulla G.U. 153/2019 il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 12 giugno 2019 concernente “Modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all’agente di riscossione”.

Il MEF, con tale Decreto ha precisato che gli enti locali, che presentano squilibri strutturali in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono richiedere all’agente di riscossione la dilazione dei pagamenti dei debiti fiscali e previdenziali, relativi alle annualità comprese nel piano di riequilibrio finanziario approvato.

Il Ministero ha disposto altresì che:

  • gli enti locali possono presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Corte dei conti la richiesta di rateazione;
  • gli enti locali, prima di presentare l’istanza di rateazione, devono comunicare all’agente di riscossione i carichi pendenti che intendono rateizzare ed il numero di rate mensili di cui intende avvalersi;
  • la richiesta di rateazione deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito dell’agente di riscossione;
  • all’istanza di rateazione deve essere allegata, a pena di improcedibilità della richiesta, la delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente, in cui viene indicata anche la durata del suddetto piano, e la delegazione di pagamento quale garanzia del pagamento delle rate;
  • l’agente di riscossione dovrà predisporre il piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni fornite dall’ente;
  • la dilazione del pagamento non può essere superiore a centoventi rate mensili, e il numero delle rate non può essere caso superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario;
  • il pagamento delle rate, effettuato dal tesoriere dell’ente locale dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione del provvedimento definitivo dell’agente di riscossione, per la prima rata, invece entro l’ultimo giorno di ciascun mese, per le rate successive.

 


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