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Procedura concorsuale poi annullata per una clausola illegittima del bando: è danno erariale


Le somme sostenute dall’amministrazione per lo svolgimento di una procedura preselettiva, poi annullata a causa di una clausola illegittima contenuta nel bando di concorso (prevedente una riserva del 50% dei posti messi a concorso a favore del personale interno sin dalla prova preselettiva, anziché dopo l’espletamento di tutte le prove concorsuali), sono inutili e, di conseguenza, giustificano una condanna al risarcimento per danno erariale.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 139 depositata il 13 giugno 2019, con la quale è stato confermato il disposto della sentenza della sezione Lazio n. 373/2018.

Nel caso di specie, dopo lo svolgimento della preselezione, erano stati pubblicati sul sito dell’amministrazione gli esiti delle prove.

La graduatoria era stata immediatamente rimossa a seguito di numerose segnalazioni di irregolarità e, successivamente, la procedura concorsuale era stata annullata in sede di autotutela, in quanto viziata, ab origine, dall’indicazione, nel bando di gara, della riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore del personale interno, sin dalle prove preselettive.

La scelta operata in autotutela dall’Amministrazione – impugnata da taluni concorrenti – era stata ritenuta legittima dal TAR (sentenze nn. 6429 e 6430 del 2012), in linea con quanto già espresso dalla giurisprudenza di merito secondo la quale “in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva” non può che venire in rilievo solo dopo l’espletamento delle prove.

Invero, il concorso con una quota riservata costituisce una procedura unitaria ispirata al canone della par condicio, cosicché solo al momento di attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste, e quindi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori, viene in gioco l’appartenenza alla pubblica amministrazione che ha bandito il concorso come causa di precedenza – nei limiti dei posti riservati – rispetto ad altri concorrenti ancorché meglio collocati in graduatoria.

Diversamente opinando, e, cioè, applicando un meccanismo di riserva “intermedio” a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmente collocati bensì di una quota di posti riservati “fin dall’origine”.

In altri termini, rientrando la prova preselettiva nell’unitaria procedura concorsuale, la riserva dei posti può operare solo al momento della graduatoria finale.

Tuttavia, come evidenziato dai giudici contabili, la revoca, pure legittima, della procedura concorsuale, ha prodotto un nocumento economico per l’amministrazione, conseguente all’indizione, all’organizzazione ed allo svolgimento della prova preselettiva (affidata, mediante appalto, ad una società esterna).

Tale inutile esborso è stato addebitato a tutti coloro che avevano preso parte nella formazione del contenuto del provvedimento di concorso (il dirigente generale, il direttore firmatario del provvedimento finale e il responsabile unico del procedimento (RUP), che aveva curato l’istruttoria e predisposto il bando di concorso).

Leggi la sentenza
CC Sez. I Giur. Centrale Appello Sent. n. 139 – 2019


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