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Gare: illegittima la sostituzione del mandante privo della regolarità contributiva


La sostituzione del mandante del raggruppamento che sia risultato privo, in corso di gara, del requisito di regolarità contributiva, si pone in contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno formalizzato in sede di offerta.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 555 del 12 giugno 2019.

Nel caso di specie la mandataria del raggruppamento giunto primo in graduatoria aveva chiesto di poter sostituire il mandante che, all’esito delle verifiche esperite dalla stazione appaltante, era risultato privo del requisito di carattere generale della regolarità contributiva.

Come evidenziato dall’Autorità, l’articolo 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 dispone il generale divieto di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo i quali consentono (in via eccezionale) il subentro di un altro operatore economico esclusivamente nel caso di:

  • procedure concorsuali a carico del mandatario o di un mandante;
  • morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia;
  • perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 da parte di uno dei mandanti.

Il successivo comma 19, inoltre, ammette il recesso di una o più imprese raggruppate «esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire», e sottolinea che, in ogni caso, il recesso non è ammesso se finalizzato «ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara».

Il quadro normativo è completato dal comma 19-ter, il quale specifica che «le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara».

Secondo l’Anac l’inciso “in corso di esecuzione” con riferimento “alla  perdita dei requisiti di cui all’articolo 80” deve interpretarsi nel senso che  la sostituzione di un componente, all’interno del raggruppamento, in caso di  perdita di un requisito di cui all’articolo 80, è da ritenersi possibile esclusivamente  alla fase dell’esecuzione contrattuale in quanto, in tale fase, concedere la  possibilità di sostituzione risponde, in primis, alla necessità di perseguire  il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto.

Non è, dunque, possibile, durante la procedura di gara, consentire la sostituzione della mandante priva del requisito di regolarità contributiva.

In questo caso è necessario procedere all’esclusione dell’intero raggruppamento.


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