Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, del. n. 119 – Accantonamento in caso di risultati negativi degli organismi partecipati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 21 del d.lgs. 175/2016, che dispone all’ente pubblico socio di accantonare in bilancio, quote in caso di risultati negativi delle società partecipate.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale vincolo contabile sia sussistente per la durata del concordato o sino alla chiusura della procedura fallimentare.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 119/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno 2019, hanno ricordato che l’accantonamento di un importo corrispondente alla perdita non immediatamente ripianata dalla partecipata, in misura proporzionale alla partecipazione, determina una relazione inscindibile tra le perdite di gestione verificatesi in seno agli organismi e la conseguente contrazione degli spazi di spesa, effettivamente disponibili per gli enti controllanti.

Tale vincolo responsabilizza gli enti locali nel perseguimento della sana gestione delle società partecipate e consente una costante verifica delle possibili ricadute sui bilanci pubblici.

I magistrati contabili hanno però chiarito che tale vincolo non comporta l’obbligo a carico dell’ente locale, anche se socio unico, di ripianare tali perdite o di procedere all’assunzione diretta dei relativi debiti.

Tale vincolo di accantonamento risponde alla diversa ratio di neutralizzare, prospetticamente, le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell’ente pubblico partecipante.

L’art. 21 del d.lgs. 175/2016 stabilisce che le somme, accantonate nel fondo vincolato, ritornano nella disponibilità dell’ente pubblico, nel caso in cui:

  • Siano ripianate le perdite di esercizio;
  • Sia dismessa la partecipazione;
  • La società sia posta in liquidazione.

Tale ultima fattispecie è assimilabile a quella del concordato o della chiusura del fallimento.

Pertanto, non sussiste l’obbligo di accantonamento delle somme.

I magistrati contabili hanno infatti ricordato che, secondo le norme di diritto comune, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (artt. 2325, comma 1 e 2462, comma 1, c.c.). Il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta, e eventuali rinunce al beneficio della limitata responsabilità patrimoniale, quale socio di capitali, dovrebbero essere motivate da un concreto interesse pubblico idoneo a giustificare tale condotta, interesse che va escluso possa essere identificato con l’esigenza di evitare lo stato di insolvenza o con la tutela dei creditori sociali, che abbiano potuto fare affidamento sulla natura pubblica delle partecipazioni societarie, ai fini del soddisfacimento dei loro crediti.

Diversamente opinando, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori delle società pubbliche, incapienti, a danno dei bilanci delle p.a. titolari, in totale distonia con le disposizioni del codice civile e con quelle che disciplinano la materia delle partecipazioni pubbliche in strutture societarie private.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 119 – 19

CONSULTA il ciclo di WORKSHOP in materia di ORGANISMI PARTECIPATI E VINCOLI PER LE P.A. SOCIE


Richiedi informazioni