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Valutazione delle offerte: le modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica


Qualora la lex specialis di gara contenga criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati, i giudizi della commissione giudicatrice possono essere assegnati mediante punteggio numerico, senza necessità di una ulteriore puntuale motivazione.

Questo quanto precisato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 489 del 12 giugno 2019.

Nel caso di specie un operatore economico aveva contestato le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, consistenti nella mera assegnazione di un numero.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando il complesso delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo (Tar Piemonte, sent. n. 414/2017).

E’ pacifico, inoltre, che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, possono essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità (in tal senso, di recente, si è espresso il Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1125 del 27 giugno 2019).


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