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Mancata apposizione della firma digitale sull’offerta economica: conseguenze


Nell’ambito di una gara telematica, la mancata apposizione sul documento informatico costituente l’offerta economica della firma digitale, non consente di attribuire certezza legale in merito alla provenienza ed integrità dell’offerta stessa.

Questo, quanto statuito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 8605 del 2 luglio 2019.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva escluso dalla procedura l’operatore economico a causa della mancata sottoscrizione digitale dell’offerta economica.

A nulla è valsa la circostanza per cui sull’offerta fosse comunque apposta la marcatura temporale.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, se da un lato la marca temporale attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato (Cass. Civ. sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4251), dall’altro solo la firma digitale è idonea a “rendere manifesta e a verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico”.

La necessità di apporre all’offerta economica la firma digitale è da considerarsi pertanto requisito necessario al punto che non è possibile procedere all’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto l’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 esclude dal perimetro applicativo dell’istituto le carenze inerenti l’offerta economica.

La rilevanza della sottoscrizione non solo dell’offerta ma anche della domanda nelle gare pubbliche, è stata altresì confermata dal Tar Sardegna, Cagliari, nella sentenza n. 593 del 1° luglio 2019, con la quale è stato ribadito che la sottoscrizione dell’offerta nonché della domanda di partecipazione, è essenziale sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell’atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest’ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta).


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