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Foia: la nuova circolare sull’accesso civico generalizzato


Il Dipartimento della funzione pubblica, in accordo con l’Anac e con il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato la circolare n. 1/2019 sulla “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, con l’obiettivo di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni sugli aspetti organizzativi, procedimentali e tecnologici connessi ad una efficiente gestione del FOIA.

La nuova circolare integra le raccomandazioni contenute nella precedente circolare n. 2/2017 disciplinando, in particolare, i seguenti profili:

  • Criteri applicativi di carattere generale: l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Di conseguenza, le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all’accesso generalizzato, come prevede invece l’articolo 24, comma 2, della legge 241/1990 in tema di accesso procedimentale;
  • Regime dei costi: a fronte di un’istanza di accesso civico generalizzato può essere addebitato al richiedente solo il costo “effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione”, tra cui non può essere ricompreso il costo per il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso, essendo quest’ultimo un onere che, in linea di principio, grava sulla collettività che intenda dotarsi di un’amministrazione moderna e trasparente. Inoltre, i costi di cui si chiede il rimborso devono essere predeterminati mediante un tariffario e comunque prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione. Nel caso in cui un’amministrazione non si sia dotata di un tariffario in materia di accesso, occorre far riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento;
  • Notifica ai controinteressati: ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico generalizzato deve essere comunicata ai controinteressati “con raccomandata con avviso di ricevimento” o “per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”. Qualora il numero di controinteressati sia elevato e non sia possibile utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti interessati, l’amministrazione può consentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell’art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza;
  • Partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame: è necessario assicurare la partecipazione dei controinteressati anche nel procedimento di riesame, concedendo un termine di non più di 10 giorni per la presentazione di una motivata opposizione (in questo caso il termine di conclusione del procedimento di riesame, fissato in 20 giorni, potrebbe essere sospeso, ove necessario, fino all’eventuale opposizione dei controinteressati);
  • Termine per proporre l’istanza di riesame: pur in assenza di previsioni nel decreto trasparenza, la domanda di riesame deve dichiararsi irricevibile se attivata dopo il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza;
  • Strumenti tecnologici di supporto: è necessario promuovere l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la semplificazione sia dell’accesso dei cittadini sia della gestione delle richieste, valorizzando il ruolo dei Responsabili per la transizione digitale.

Insieme alla circolare è stato pubblicato il documento “Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA”, contenente le specifiche tecniche sul riutilizzo di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la realizzazione del registro degli accessi.

Inoltre, il Dipartimento della funzione pubblica ha istituito il centro nazionale di competenza FOIA, un pool di esperti che supportano le pubbliche amministrazioni nella corretta attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato.

Sul sito internet del Centro nazionale di competenza FOIA sono disponibili gli approfondimenti e tutta la normativa e la giurisprudenza di riferimento.


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