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Avvalimento infragruppo societario: regime probatorio e documentale semplificato


Nel caso di avvalimento infragruppo societario, non è necessaria la stipulazione di un contratto di avvalimento, ma è sufficiente che l’impresa capogruppo dimostri il legame societario intercorrente tra essa stessa e l’impresa ausiliaria.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4418 del 27 giugno 2019.

L’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 non riproduce più, per il c.d. avvalimento infragruppo, le facilitazioni probatorie previste nell’art. 49, comma 2, lettera g), dell’abrogato d.lgs. 163/2006, che, in luogo del contratto di avvalimento, prevedeva la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Sulla base di un’interpretazione letterale dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016, la giurisprudenza, in un primo momento, ha ritenuto non più ammissibile la deroga all’obbligo di produrre il contratto di avvalimento per il caso di sua conclusione tra soggetti societari appartenenti a un medesimo gruppo (Consiglio di Stato, sent. n. 907/2018;

Di diverso avviso i giudici amministrativi nella sentenza in commento che, richiamando la giurisprudenza in tal senso formatasi nella vigenza della disciplina dettata dal vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), hanno ribadito che nel caso di avvalimento infragruppo l’onere probatorio e documentale risulta semplificato, non sussistendo neppure l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (Consiglio di Stato, sent. n. 4336/2017 e n. 52/2017; Tar Bolzano, sent. n. 99/2017).


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