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Sardegna, del. n. 34 – Limite compensi amministratori di società controllate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione del limite al trattamento economico degli amministratori di società a controllo pubblico con particolare riferimento alla componente previdenziale del trattamento medesimo.

I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 34/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 luglio, hanno ricordato che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016, il limite di spesa cui far riferimento è ancora rappresentato dall’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012 ed è pari all’80%del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Nello specifico, è necessario considerare il costo da sostenere annualmente per l’organo amministrativo, di regola monocratico secondo la previsione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016, in maniera complessiva, come un unico saldo composto da diverse sotto-voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.).

In tal senso si è espresso anche la Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, istituita presso il MEF, che, nell’orientamento del 10 giugno 2019, ha confermato e precisato che “ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

  • i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
  • gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
  • gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono -anche in ragione della continuità dell’erogazione – carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sardegna del. n. 34 – 19

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