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Recupero indebiti: precisazioni sul trattamento fiscale


L’amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti in esecuzione di una sentenza di primo grado, è tenuta a recuperare la somma statuita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF.

Qualora il rapporto di lavoro sia ancora in essere, è necessario riconoscere ai dipendenti la deducibilità degli oneri connessi alle somme oggetto di recupero fino a capienza del reddito di lavoro o di pensione, il cui imponibile verrà pertanto calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore (ex. artt. 51 comma 2, 10 comma 1, lett. d-bis, TUIR).

Qualora, invece, il rapporto di lavoro fosse cessato nel frattempo, l’amministrazione è tenuta a rilasciare apposita dichiarazione attestante la percezione dell’importo al lordo delle ritenute IRPEF, operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire al pensionato di avvalersi in sede di dichiarazione dell’onere deducibile.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 206 del 25 giugno 2019.

Nel caso di specie un ente aveva chiesto di conoscere il corretto comportamento da adottare, ai fini fiscali, per procedere al recupero di alcune somme erogate ad alcuni dipendenti in esecuzione di una sentenza di primo grado che, tuttavia, era stata riformata dalla Corte di Appello.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al suddetto interpello ha chiarito che l’ente erogatore dovrà recuperare da ciascun dipendente la somma statuita (ma non dovuta) dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF e riconoscere agli stessi (nel caso di rapporto di lavoro in essere), la deducibilità degli oneri connessi alle somme oggetto di recupero fino a capienza del reddito di lavoro o di pensione, il cui imponibile verrà pertanto calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.

Qualora, invece, il rapporto di lavoro fosse cessato nel frattempo, l’ente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la percezione dell’importo al lordo delle ritenute IRPEF, operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire al pensionato di avvalersi in sede di dichiarazione dell’onere deducibile.


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