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Inserimento dell’offerta economica nella busta della documentazione amministrativa: esclusione


Deve essere (doverosamente) escluso dalla procedura di gara il concorrente che, per proprio errore, ha inserito l’offerta economica (percentuale di ribasso) nella busta amministrativa.

Questo il principio ribadito dal Tar Sardegna, Cagliari, con la sentenza n. 604 del 3 luglio 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva avviato una procedura d’acquisto tramite RDO sulla piattaforma telematica MEPA, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

Un concorrente era stato escluso a causa dell’inserimento dell’offerta economica nella busta della documentazione amministrativa (con indicazione della percentuale di ribasso proposta).

Decisione confermata dai giudici amministrativi.

La separazione fisica dell’offerta economica dal resto della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire il rispetto dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche.

Solo nella seconda fase, dopo l’ammissione di tutti i concorrenti in regola con la documentazione, devono essere aperte le relative offerte economiche.

Tale principio è applicabile anche nelle gare da aggiudicarsi con il solo criterio del minor prezzo in quanto, potenzialmente, la conoscenza “anticipata” dell’offerta economica potrebbe condizionare le decisioni di ammissioni/esclusioni della Commissione.


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