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Piemonte, del. n. 55 – Dipendente società pubblica: permessi retribuiti per cariche pubbliche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 80, del Tuel.

Nello specifico l’ente ha chiesto se sia obbligato a sostenere gli oneri per i permessi retribuiti dei dipendenti di una società a totale capitale pubblico, partecipata anche dall’ente medesimo, che siano componenti dei propri organi politici.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 55/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 giugno 2019, hanno ribadito che le società a partecipazione pubblica devono essere incluse a pieno diritto tra i soggetti aventi diritto al rimborso degli oneri per i permessi retribuiti accordati a propri dipendenti per lo svolgimento di funzioni pubbliche presso enti locali.

Tale orientamento trova conferma anche nelle previsioni normative del decreto legislativo d.lgs. 175/2016 il quale, all’articolo 1, comma 3, stabilisce che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.

Ne consegue che gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retributivi previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 80 del Tuel.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 55 – 19


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