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Indebita erogazione della retribuzione accessoria: è danno all’erario


L’indebita erogazione, ai dirigenti, dell’indennità di posizione e di risultato, in assenza di una corretta costituzione del fondo e della fissazione di obiettivi specifici, determina un danno erariale per le casse pubbliche.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sezione Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 69 depositata il 25 giugno 2019, con la quale è stato confermato il disposto della sentenza n. 355/2018 emessa della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Nel caso di specie i dirigenti di un Istituto Autonomo Case Popolari – IACP, nel corso di una riunione tenutasi in assenza della parte pubblica, avevano individuato le risorse da destinare al fondo per la dirigenza e l’ammontare delle retribuzioni di posizione per i posti da loro ricoperti.

Successivamente il Consiglio di amministrazione dell’ente aveva ratificato l’operato della dirigenza senza tuttavia procedere alla costituzione del Fondo per la dirigenza, con la conseguenza che nessuna verifica era stata effettuata, nemmeno negli anni successivi, sulla correttezza di tale quantificazione, né il fondo era stato mai ridotto a fronte della progressiva riduzione del numero di dirigenti in servizio.

Inoltre, anche l’erogazione della retribuzione di risultato era avvenuta prescindendo dall’assegnazione degli obiettivi, dal monitoraggio dell’andamento dell’attività e dalla verifica dei risultati raggiunti.

Era emerso, infatti, che il Nucleo di valutazione non aveva confrontato obiettivi e risultati, come avrebbe dovuto essere, ma aveva valutato la dirigenza sulla base di colloqui diretti e delle relazioni redatte dagli stessi sulla complessiva attività svolta.

Per tale esborso ingiustificato sono stati ritenuti responsabili il consiglio di amministrazione dell’ente che aveva omesso di individuare gli obiettivi e vigilare sull’attuazione del sistema legale di assegnazione della retribuzione di risultato, il direttore generale che aveva dato impulso al riconoscimento e all’attribuzione di tale indennità, nonché i componenti del nucleo di valutazione che avevano valutato positivamente il raggiungimento di obiettivi in realtà mai fissati.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. d’Appello per la Regione Siciliana sent. n. 64_2019


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