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Decreto Crescita: è legge


È stata pubblicata sulla G.U. 151/2019 la legge 58/2019 di conversione del d.l. 34/2019, così detto “Decreto Crescita”.

Tra le numerose modifiche introdotte dalla legge di conversione, si segnalano quelle in materia di gestione del personale e di fondo incentivante contenute nell’articolo 33, rubricato “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”.

In particolare, tale disposizione sembrerebbe ridefinire nuovi e diversi limiti assunzionali esclusivamente per Regioni e Comuni, non richiamando gli enti locali. Pertanto, non risulta applicabile alle Unioni di Comuni e alle Province.

In particolare, la norma prevede che con un decreto ministeriale siano definiti dei valori percentuali (“valore soglia”) differenziati per fascia demografica, che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i Comuni potranno procedere a effettuare le assunzioni che ritengono necessarie.

Il comma 2 della disposizione in commento, infatti, stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio), nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia.

Tale valore soglia (che dovrà essere definito appunto con un d.m.) è definita come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE.

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulti superiore al valore soglia, dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

Dal 2025, i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Fondo incentivante

Il comma 3 della disposizione in commento prevede che il limite al trattamento accessorio del personale (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Tale disposizione sembra applicabile non solo ai Comuni, ma a tutte le p.a. di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, in quanto il legislatore ha richiamato l’articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che appunto contiene il richiamo esplicito a tutte le p.a. assoggettate al T.U. sul pubblico impiego.

E’ stato introdotto il comma 2-ter, che stabilisce che “Gli enti locali procedono alle assunzioni personale educativo, anche utilizzando le graduatorie ancora in vigore”.

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