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Conversione sblocca cantieri: le norme del Codice dei contratti pubblici sospese fino al 2020


L’articolo 1 del d.l. 32/2019 è stato oggetto, in sede di conversione, di una integrale riscrittura.

In particolare, tra le altre cose, è stata prevista la sospensione sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, delle seguenti norme del d.lgs. 50/2016:

  • articolo 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016, che prevede l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi. Il d.l. 32/2019, nella sua versione originaria, aveva tramutato l’obbligo in facoltà, mentre in sede di conversione è stata confermato il carattere obbligatorio della disposizione, che tuttavia è stato sospeso fino al31 dicembre 2020;
  • articolo 59, comma 1, quarto periodo del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui stabilisce il divieto di appalto integrato, cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
  • articolo 77, comma 3, del d.lgs. 50/2016, quanto all’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’Albo tenuto presso l’Anac.

A norma dell’articolo 1, comma 2, entro il 30 novembre 2020 il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

 

Se sei interessato ad approfondire le novità contenute nel decreto “sblocca cantieri”, d.l. 32/2019, convertito in legge,

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