Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, in aggiunta ai resti assunzionali derivanti dalle quiescenze ordinarie, le economie determinatesi dalla collocazione in prepensionamento.
I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 123/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno evidenziato che la circolare n. 4 del 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al punto 6 “Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento”, dispone che “le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest’ultima deve derivare una diminuzione strutturale della spesa di personale” e che “i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni”.
In tal senso si era già espresso il legislatore con l’art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, secondo cui le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del d.l. 201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Conseguentemente, soltanto con riferimento al personale oggetto di prepensionamento che ha, ad oggi, raggiunto i requisiti per il collocamento ordinario in pensione, i risparmi di spesa possono essere conteggiati per l’effettuazione di nuove assunzioni, fermo restando il rispetto di tutti gli altri vincoli e limiti di legge vigenti.
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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 123 – 19