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Puglia, del. n. 52 – Appalti servizi: incentivi solo in caso di nomina del direttore dell’esecuzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere e corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche in relazione ad appalti di affidamento dei servizi finanziati dalla spesa corrente, quali ad esempio i servizi socio-assistenziali, previa nomina del direttore dell’esecuzione.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 52/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno ribadito che l’incentivo per funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, è erogabile in tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalto (lavori, servizi e forniture), purché ricorrano le condizioni di legge, tra cui in primo luogo lo svolgimento di una gara.

Per le ipotesi di appalti di servizi e forniture, una specifica condizione è posta dall’ultimo inciso del comma 2 dell’articolo 113, che limita gli emolumenti incentivanti al «caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione».

Sul punto vengono in rilievo le Linee guida ANAC n. 3 (recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»), laddove la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto, quale soggetto diverso dal RUP, è richiesta per gli appalti di importo superiore a una determinata soglia (500.000 euro) ovvero connotati da profili di complessità.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 52 – 19

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