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Pausa obbligatoria dopo le sei ore: i chiarimenti dell’Aran


Se durante il turno lavorativo il dipendente effettua una pausa intermedia, di breve durata e soggetta a recupero, il mero prolungamento dell’orario di servizio, finalizzato al completamento delle sei ore dovute, non determina l’obbligo di effettuare una pausa di almeno 30 minuti.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con il parere n. 3446 del 10 maggio 2019.

L’articolo 23 del CCNL Funzioni Centrali (analogamente a quanto previsto nell’art. 26 del CCNL Comparto Funzioni locali), impone al dipendente di effettuare una pausa di almeno 30 minuti, qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore.

Tale diritto-dovere è finalizzato a consentire il recupero delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto.

Come chiarito dall’Aran, l’assenza di breve durata nell’arco del turno lavorativo non deve essere conteggiata ai fini del computo delle sei ore di lavoro.

Pertanto, in un modello orario 8-14, se il dipendente si assenta con una causale a recupero dalle 10 alle 10.15, l’uscita alle 14.15 non determina una prestazione di lavoro eccedente le sei ore.


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