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Omessa tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato: conseguenze


La relazione di fine mandato, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011, deve essere redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. 

Sia la mancata redazione della relazione che la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, comportano conseguenze di natura sanzionatoria, consistenti nelle decurtazioni dell’indennità del sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale.

Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

Questo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, sez. Liguria, nella deliberazione n. 47/2019.

L’articolo 4 del d.lgs. 149/2011, al fine di garantire “il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”, prevede l’obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato.

La norma individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

In particolare, la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Una volta sottoscritta, la relazione, entro e non oltre 15 giorni, deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale.

Dopodiché, relazione e certificazione devono essere trasmesse, nei 3 giorni successivi, dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione devono poi essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del Sindaco entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria.

L’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 149/2011 dispone, infatti, che “in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 47 – 19

 


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