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Campania, del. n. 99 – Competenze dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL)


Un sindaco ha chiesto se, alla luce delle modiche apportate all’articolo 255, comma 10, del Tuel, rientrino nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del Tuel.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 99/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ricordato che l’articolo 255, comma 10, del Tuel, nella formulazione originaria, sottraeva all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 TUEL e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206 Tuel.

L’art. 2-bis del d.l. 113/2016 ha introdotto una deroga alla disciplina contenuta nel comma 10 dell’art. 255 del Tuel prevedendo che “(…) per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione”.

Successivamente, l’art. 1, comma 457, della legge 232/2016 ha disposto che “In deroga a quanto previsto dall’art. 255, comma 10, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di liquidazione”, prevedendo, quindi, anche per le amministrazioni comunali quanto già disposto per le Province.

A seguito di ciò, è intervenuta un’ultima modifica legislativa che unitariamente dispone che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione” (art. 36 comma 2, d.l. 50/2017). Inoltre, al comma successivo, è disposto che “L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

Pertanto, l’OSL ha competenza solo per i residui “relativi ai fondi a gestione vincolata”.

Tutti gli altri residui, considerati nel comma 10 dell’articolo 255 del Tuel, pertanto, restano soggetti all’amministrazione dell’Ente, ivi compresi quelli relativi ai debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206 del Tuel.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 99 – 19


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