Il decreto sblocca cantieri ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina del subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 prevedendo:
- l’innalzamento dal 30 al 50% del limite del possibile ricorso al subappalto. Si introduce la previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara;
- l’abrogazione della previsione per cui non può procedersi a subappalto qualora l’affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- l’abrogazione della previsione che subordina la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Si precisa che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e che sia, altresì, in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 80;
- l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 105 che prevedeva l’obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardassero le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Infine, al fine di favorire il pagamento diretto ai subappaltatori, viene modificato il comma 13 dell’articolo 105 estendendo il pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore (viene eliminata la previsione specifica che “la natura del contratto lo consenta”.