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Legge europea 2018: termini di pagamento delle stazioni appaltanti in favore degli appaltatori


E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.

L’articolo 5 del provvedimento, che entrerà in vigore il 26 maggio 2019, riscrive l’articolo 113-bis del d.lgs. 50/2016, per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte alla procedura di infrazione in materia di pagamenti negli appalti pubblici.

Il nuovo testo, che muta la rubrica della norma facendo ora riferimento a “Termini di pagamento. Clausole penali” (la vigente disposizione fa invece riferimento a “Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”), si articola in 4 commi.

Il comma 1 attiene agli acconti. Si stabilisce che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), a meno che sia espressamente concordato nel contratto un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) e purché tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche.

Il certificato di pagamento relativo agli acconti deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione.

Il comma 2 si riferisce invece al certificato di pagamento. La nuova disposizione, al fine di eliminare lo spazio temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura, dispone che il decorso del termine di 30 giorni per il pagamento decorre dal momento in cui la stazione appaltante, attraverso l’esito positivo del  collaudo o della verifica di conformità, acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera.

Resta fermo che l’emissione del certificato di pagamento, di per sé, non comporta accettazione dell’opera o della sua parte, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Anche in questo caso sono fatti salvi i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

Il comma 3 fa salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 231/2002 ai sensi del quale, quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore.

Il comma 4 disciplina le penali a carico dell’appaltatore per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali devono essere commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (e comunque non possono superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale)

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