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Indebita percezione di rimborsi chilometrici, compensi incentivanti e per lavoro straordinario


Risponde di danno erariale il funzionario che procede ad autoliquidarsi rimborsi spese e ulteriori compensi non dovuti, in assenza dei presupposti di legge legittimanti.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 217 depositata il 23 aprile 2019.

Nel caso di specie due enti avevano stipulato una convenzione ex art. 14 del CCNL per l’utilizzo congiunto di un dipendente con la qualifica di specialista in attività economico-finanziarie di categoria D, al quale era stato assegnato, dal comune convenzionato, l’incarico di posizione organizzativa dei servizi bilancio, Ragioneria, Personale (trattamento economico) e Tributi.

Dall’attività istruttoria svolta dalla Procura era emerso che, in assenza di uno specifico orario di lavoro ed in assenza di un cartellino marcatempo, obbligatorio ex lege, il funzionario in convenzione aveva proceduto ad autoliquidarsi ingenti somme a titolo di rimborso spese di viaggio, applicando, inoltre, le tabelle ACI, nonché rimborsi a titolo di lavoro straordinario per consultazioni referendarie.

Al funzionario erano stati inoltre erogati ulteriori compensi illegittimi, ovvero incentivi volti al recupero dell’ICI, calcolati sulla scorta delle entrate di tutti i tributi comunali (TARSU, COSAP, ICI e Lampade votive cimiteriali), senza alcun riferimento concreto alle somme incassate, nonché somme a titolo di spese di giudizio (nonostante non rivestisse la qualifica di Avvocato).

Come evidenziato dai giudici contabili, al personale utilizzato in convenzione non può essere riconosciuto alcun rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi presso il Comune convenzionato per svolgere la sua ordinaria attività lavorativa.

Inoltre, l’utilizzo del mezzo proprio, così come richiede il CCNL di categoria e la disciplina nazionale, deve essere preventivamente autorizzato e non è rimborsabile il costo chilometrico sulla scorta della tariffa ACI.

Relativamente agli incentivi volti al recupero dell’ICI, non è legittima la parametrizzazione dell’erogazione dell’incentivo con riferimento alla totalità dei tributi comunali (TARSU, COSAP, ecc.), in quanto alcun compenso incentivante può essere previsto per i tributi diversi dall’ICI.

Inoltre, come sancito pacificamente dalla giurisprudenza contabile, è vietato erogare compensi incentivanti a pioggia, ovvero in assenza della concreta valutazione del rendimento del singolo soggetto nella realizzazione del progetto.

Relativamente alle “spese di giudizio”, i giudici contabili hanno ribadito che le stesse possono erogate esclusivamente agli avvocati.

Infine, con riferimento ai compensi per lavoro straordinario, i giudici contabili hanno richiamato quanto previsto dall’art. 3, comma 83, della legge 244/2007 e, conseguentemente, il chiaro divieto tassativo per le PP.AA. di erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Puglia sent. n. 217 – 19


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