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Decreto sblocca cantieri: abrogato il rito super accelerato


L’art. 1, comma 4, del d.l. 32/2019 ha modificato l’articolo 120 del codice del processo amministrativo abrogando il cosiddetto rito super accelerato.

A seguito della modifica, in sostanza, non vi è più alcun onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti prima dell’aggiudicazione della procedura e, di conseguenza, non vi è più alcuna preclusione per gli operatori economici partecipanti alle gare pubbliche circa l’impugnazione degli atti, emanati dalle stazioni appaltanti, ritenuti lesivi e pregiudizievoli dell’interesse concreto ed attuale circa l’ottenimento del c.d. bene della vita, vale a dire l’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto, se successivamente emanati ai provvedimenti di ammissione/esclusione.

Per coerenza logica è stato quindi soppresso il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 che disponeva, con riferimento alla cd. pubblicità legale che produce effetti legali:

  • la pubblicazione, entro due giorni, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali (art. 29, comma 1, secondo periodo);
  • la relativa comunicazione, entro il medesimo termine di due giorni, ai candidati e concorrenti (art. 29, comma 1, terzo periodo);
  • il decorso del termine per l’impugnativa dal momento della disponibilità dei relativi documenti, corredati di motivazione (art. 29, comma 1, quarto periodo).

E’ stato tuttavia novellato l’articolo 76 del d.lgs. 50/2016 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, introducendo il nuovo comma 2-bis in base la quale si stabilisce che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso, con le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri), del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Tale informazione si prevede sia fornita immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni.

 


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