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Servizio elaborazione buste paga: illegittima l’aggiudicazione a una società commerciale


L’attività di elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata è riconducibile alle attività riservate, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12/1979, ai consulenti del lavoro ovvero agli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

L’appalto, dunque, non può essere aggiudicato ad una società commerciale.

Questo il principio ribadito dal Tar Marche con la sentenza n. 141 del 6 marzo 2019.

Nel caso di specie una società in house a totale capitale pubblico aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi documenti connessi”.

I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la legge di gara nella parte in cui permetteva la partecipazione di società commerciali non in associazione con professionisti e, di conseguenza, hanno annullato l’aggiudicazione disposta a favore di una società commerciale.

L’articolo 1 della legge 12/1979 stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.

Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 2748/2018, l’attività di elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata è riconducibile alle attività riservate agli iscritti alle particolari professioni di cui all’articolo 1 della legge 12/1979, in quanto trattasi di attività di carattere complesso e articolato, che non si esauriscono nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo e stampa dei cedolini (che possono legittimamente essere svolte da un qualunque centro di elaborazione dati, alla sola condizione di essere assistito da un professionista abilitato), ma che presuppongono il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali (in senso conforme, Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2015, n. 103).

La riserva legale di cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 12/1979, rende irrilevante l’eventuale esistenza di circolari ministeriali (o di pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato) di diverso avviso, atteso che si tratta di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono, pertanto, in grado di prevalere sulla legge determinandone la disapplicazione.

Nel caso di specie, pertanto, considerata l’ampiezza dell’oggetto della gara e al fine di garantire la par condicio tra concorrenti e la corretta applicazione della legge n. 12/1979, la lex specialis avrebbe dovuto prevedere requisiti e modalità di partecipazione tali da assicurare la presenza delle qualifiche necessarie e la ripartizione delle relative responsabilità, prevedendo dunque la possibilità di partecipazione delle società commerciali soltanto in caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese con soggetti iscritti all’albo o società tra professionisti.

Leggi la sentenza
Tar Marche sent. n. 141_2019


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