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Decreto Crescita: eliminato il turn over per i Comuni e il tetto del fondo 2016?


Il d.l. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, entrato in vigore il 1° maggio 2019, all’articolo 33, contiene rilevanti novità (promesse) per i Comuni in merito ai vincoli assunzionali e limiti al fondo incentivante.

Vincoli assunzionali

Tale disposizione sembrerebbe ridefinire nuovi e diversi limiti assunzionali esclusivamente per Regioni e Comuni, non richiamando gli enti locali. Pertanto, non risulta applicabile alle Unioni di Comuni e alle Province.

In particolare, la norma prevede che con un decreto ministeriale, da adottare entro il 29 giugno (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento) siano definiti dei valori percentuali (“valore soglia”) differenziati per fascia demografica, che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i Comuni potranno procedere a effettuare le assunzioni che ritengono necessarie.

Il comma 2 della disposizione in commento stabilisce (con una formulazione molto barocca) che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio), nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia.

Tale valore (che dovrà essere definito appunto con un d.m.) determinerà una percentuale del rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e i primi tre titoli delle entrate (risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione), considerate al netto del FCDE (stanziato nel bilancio di previsione).

I Comuni, in cui tale percentuale risulti superiore al valore soglia, dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

Dal 2025, i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

La norma in commento sembrerebbe andare verso il superamento del blocco delle assunzioni che da oltre 10 anni ha vincolato e spesso molto limitato il rinnovamento negli organici dei vari enti.

E’ previsto che i Comuni potranno assumere:

  • sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione;
  • non superiore al valore soglia che verrà definito con d.m.;
  • considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

Le assunzioni, inoltre, saranno consentite a condizione:

  • che vi sia coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
  • il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

I Comuni, che rispetteranno di tali parametri, potranno tornare ad adottare atti di organizzazione al fine di attuare al meglio i propri obiettivi strategici, in relazione a specifiche fonti di entrata:

  • Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
  • Trasferimenti correnti;
  • Entrate extratributarie,

agendo sul costo complessivo del personale, ma anche sul volume delle entrate, per mantenere o migliorare il rapporto tra tali valori, così da mantenere o ampliare le assunzioni.

I Comuni potranno quindi anche prevedere un turn over superiore alle cessazioni nel frattempo intervenute.

Il valore soglia, che verrà definito, quale ottimale percentuale derivante dal rapporto tra spesa complessiva del personale (compresi gli oneri) e primi tre titoli delle entrate sarà diversificato per fasce demografiche e rappresenterà una soglia di “virtuosità”.

I comuni che avranno un rapporto inferiore al valore individuato nel d.m. potranno effettuare le assunzioni liberamente.

I Comune che invece avranno un rapporto in percentuale superiore al valore soglia dovranno applicare fino al 2025 la graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.

Se tali enti avranno ancora nel 2025 con un rapporto superiore al valore soglia, dovranno applicare turn over pari al 30%, fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Fondo incentivante

Il comma 3 della disposizione in commento prevede che il limite al trattamento accessorio del personale (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Tale disposizione sembra applicabile non solo ai Comuni, ma a tutte le p.a. di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, in quanto il legislatore ha richiamato l’articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che appunto contiene il richiamo esplicito a tutte le p.a. assoggettate al T.U. sul pubblico impiego.

La norma in commento sembrerebbe consentire il superamento del tetto del fondo incentivante 2016, tenuto conto del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, quantificato tenuto conto del personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il limite al fondo incentivante [presumibilmente per garantire che le nuove assunzioni, che i Comuni virtuosi potranno attuare, possano avere risorse adeguate alla propria valorizzazione] sarà costituito non più dall’importo complessivo del fondo 2016, bensì dal diverso valore medio pro capite del fondo 2018, ottenuto dividendo l’ammontare complessivo del fondo 2018 per il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018.

Gli enti virtuosi, che potranno assumere anche superando il 100% del turn over, avrebbero rischiato di non avere risorse adeguate e sufficienti a garantire un’adeguata, ma anche obbligatoria valorizzazione della struttura organizzativa.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un Comune virtuoso voglia effettuare assunzioni superiori al 100% del turn over per la polizia locale, per potenziare la sicurezza. Il fondo incentivante finanzia l’indennità di turno, di servizio esterno, reperibilità e altre indennità accessorie, ma fisse (diverse dalla produttività) che devono essere erogate in base all’organizzazione dell’orario di lavoro e di servizio. Con il tetto del fondo 2016 le risorse potrebbero essere particolarmente limitate.

Tale norma sembra quindi aver legittimato l’incremento del fondo in presenza di un incremento della dotazione organica e di conseguenti nuove assunzioni (vecchio art. 15, comma 5, Ccnl. Comparto Regioni Autonomie Locali 1 aprile 1999, oggi articolo 67, comma 5, Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018).

Allo stesso tempo, qualora il personale in servizio si riduca, anche per garantire il rispetto del rapporto tra spesa di personale e primi tre titoli dell’entrata, anche il fondo del salario accessorio dovrà ridursi in valori assoluti.

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