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Società partecipate: illegittimo il recesso ad nutum


L’amministrazione comunale che intende recedere da una società partecipata è tenuta a specificare le ragioni legittimanti la propria scelta, ovvero a manifestare chiaramente i motivi del recesso, pena l’illegittimità del recesso esercitato.

Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 621 dell’8 aprile 2019, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado (Tribunale di Brescia, sentenza n. 1400/2016) che aveva accertato l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dal Comune.

Nel caso di specie il consiglio comunale aveva deliberato di recedere dalla società intercomunale di gestione del servizio idrico evidenziando plurimi e significativi inadempimenti e ritardi nella gestione del servizio idrico da parte della società, nonché in ragione del dissenso, già manifestato dall’ente in sede di assemblea dei soci, rispetto a un’operazione di riassetto organizzativo del gruppo, che aveva portato la società a trasformarsi da società operativa ad holding pura.

La Corte di Appello ha ribadito che il diritto di recesso del socio sorge solo in presenza di una delle cause previste dalla legge o dallo statuto e spetta al socio recedente, nei termini e con le modalità previste dallo statuto e dal codice civile, provare adeguatamente la sussistenza della causa di recesso trattandosi di fatto costitutivo del suo diritto (art. 2697 c.c.).

La mancata o insufficiente specificazione dei motivi legittimanti il recesso, richiesta per consentire alla società di verificarne la fondatezza, è profilo che inficia la legittimità dell’atto di recesso.


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