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Molise, del. n. 31 – Capacità assunzionale anno 2019: quantificazione resti triennio 2016-2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione della normativa che disciplina il turn over negli enti locali, con riferimento alle modalità di utilizzo dei cosiddetti “resti assunzionali” del triennio precedente.

I magistrati contabili del Molise con la deliberazione 31/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ricordato che nel 2019, ex articolo 3, comma 5 del d.l. 90/2014, le facoltà assunzionali risultano corrispondenti al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

Al computo della complessiva capacità assunzionale dei Comuni concorre anche la disciplina dei cosiddetti “resti assunzionali” del triennio 2016-2018, da calcolarsi secondo il quadro normativo vigente, rispettivamente, nel 2018, 2017 e 2016.

Di conseguenza, per gli anni 2018 e 2017, in cui vigeva integralmente la disciplina “derogatoria” di cui all’art. 1, comma 228, della legge 208/201, per calcolare la quota percentuale applicabile ai fini della quantificazione del resto assunzionale relativo, rispettivamente, alle cessazioni del 2017 e del 2016 ciascun Comune, salve le ipotesi in cui le esigenze assunzionali riguardino personale interessato da discipline particolari (ad es. dirigenti, personale di polizia locale, personale scolastico), accerterà l’eventuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

  1. rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore al rapporto medio per classe demografica come definito con il D.M. ex articolo 263, comma 2, del T.U.E.L. (tenendo eventualmente conto, in tal caso, della ulteriore condizione di virtuosità dell’Ente);
  2. rilevazione, nell’anno precedente, di una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.

Nel caso di mancata ricorrenza di tali condizioni, troverà applicazione il limite generale del 25%.

Con riferimento ai “resti” 2016 (per cessazioni intervenute nel 2015) i Comuni hanno la possibilità, in deroga al vincolo generale del 25%, di beneficiare di capacità assunzionali nel limite del 100% dei cessati, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5-quater dell’articolo 3 del d.l. 90/2014 (incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in misura pari o inferiore al 25%).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Molise del. n. 31 – 19

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