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Lazio, del. n. 6 – Compensi amministratori Azienda Speciale: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, ai compensi dei componenti degli organi di amministrazione, alle aziende speciali comunali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali (nella specie servizio gestione rifiuti),

I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 6/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, stante la diversità di orientamenti fra le posizioni univoche della giurisprudenza del controllo e quella della giurisdizione, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie.

Come osservato dai magistrati contabili, l’articolo 1, comma 554, della legge 147/2013 dispone che “A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante”.


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