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Abruzzo, del. n. 43 – Ricostruzione post sisma: compenso spettante al delegato per le parti comuni


Un sindaco ha chiesto in merito al compenso spettante al delegato per le parti comuni (amministratore di condominio, presidente di consorzio o procuratore speciale) con riferimento alle attività di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 in provincia di L’Aquila.

I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione 43/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno evidenziato che il quadro normativo di gestione ordinaria, delineato dal Legislatore con il d.l. 83/2012 prevede l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere (USRC) che, ai sensi dell’art. 67 ter del citato d.l. 83/2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, svolge un ruolo ben definito nell’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati.

L’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 attribuisce all’USRC il potere di regolamentare con propri decreti il riconoscimento dei contributi.

Il decreto USRC 6 febbraio 2014, n. 1, reca le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del cratere ed all’articolo 8, comma 6, prevede il riconoscimento del compenso spettante all’amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all’o.p.c.m. n. 4013/2012, titolo III, art. 6, c. 4.

Sul valore ammissibile a contributo si calcola il compenso dell’amministratore di cui all’art. 6 c. 4 dell’o.p.c.m. 4013/2012 secondo scaglioni progressivi (2% fino a € 1.000.000; 1% da € 1.000.001 ad € 5.000.000; etc.).

Rispetto al contributo concedibile per lavori (art. 7), anche le spese tecniche e le spese di indagine geologica sono voci aggiuntive di cui all’art. 8 (così come il contributo per l’amministratore).

Il compenso dell’amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge. Il termine compenso, infatti, deve intendersi omnicomprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, integrando gli stessi delle somme di denaro versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali a cui i lavoratori hanno diritto.

Si tratta, infatti, dei “premi” che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali.

Tale importo trova copertura nel contributo concesso con le risorse pubbliche vincolate, trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma. Il compenso lordo, nelle sue diverse componenti, deve – quindi – trovare riscontro fra le voci aggiuntive, come previsto dalla norma, da sommare al “contributo concedibile per lavori” (artt. 7 e 8 decreto USRC n. 1/2014).

E’ da escludersi, pertanto, riflessi di diversa natura sul bilancio e sugli equilibri finanziari ed economici del Comune.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 43 – 19

 


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