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Abruzzo, del. n. 38 – Progressioni verticali: incidenza sul budget assunzionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 che ha legittimato, per il triennio 2018-2020, l’attivazione di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

In particolare l’ente ha chiesto se le progressioni verticali erodano il budget assunzionale solo per il differenziale economico tra la categoria di provenienza e quella di destinazione, oppure se la verticalizzazione consuma la facoltà assunzionali per il costo pieno della posizione di destinazione.

I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione 38/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno evidenziato che tali procedure costituiscono una facoltà per l’Amministrazione e non certamente un obbligo.

In tema di progressioni verticali, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate (Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2002, n. 373).

Deve quindi dedursi che laddove l’amministrazione intenda procedere a progressioni verticali, la stessa consumi il budget assunzionale per quell’esercizio finanziario.

Mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale importo della retribuzione.

Milita a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall’altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi equipollente ad un’assunzione tout court.

Di conseguenza l’importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all’entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito.

In conformità con tale assunto si è già pronunciata la Sezione regionale del controllo della Campania, affermando che “il riferimento espresso nella normativa è al numero dei posti … tal denominatore deve essere posto in relazione con i posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite” (Corte dei conti Campania, del. n. 140/2018).

Atteso che le progressioni verticali implicano una novazione del rapporto di lavoro, costituisce assunto pacifico che, in virtù del transito del personale alla categoria superiore, si generi una vacanza di organico (Corte dei conti, Sez. Lombardia, del. n. 90/2008).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 38 – 19


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