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Comparto Sanità: risorse da destinare ai premi correlati alla performance individuale


L’Aran, con l’orientamento applicativo CSAN21 del 18 marzo 2019 ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 81, comma 6, del CCNL Sanità del 21.05.2018, in particolare sui vincoli contrattuali da rispettare ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare ai premi correlati alla performance individuale.

Il nuovo CCNL del Comparto Sanità ha previsto una semplificazione dei fondi precedenti, riducendoli da tre a due: Fondo condizioni di lavoro e incarichi e Fondo premialità e fasce.

I due fondi hanno caratteristiche diverse, in quanto il primo è legato alle scelte organizzative dell’ente, mentre il secondo è dedicato a supportare le politiche della premialità.

L’art. 8, comma 5, del CCNL definisce le materie di competenza della contrattazione collettiva integrativa, tra cui rientrano, fra le altre, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi contrattuali (lettera a), nonché i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance (lettera b).

Con riferimento alla performance individuale, l’Aran ha richiamato quanto previsto dall’articolo 84 del CCNL il quale stabilisce che almeno il 30% delle risorse della contrattazione integrativa deve essere destinato ai premi correlati alla performance individuale.

Sempre sotto il profilo normativo, l’art. 82 del contratto (Differenziazione premi individuali) recependo quanto stabilito in materia dal d.lgs. 74/2017 (Valutazione delle performance) ha confermato l’abolizione delle cd. “fasce di merito”, con previsione dell’attribuzione, ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate, di una maggiorazione del premio individuale, che non potrà essere inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

È rimessa alla contrattazione integrativa la definizione della misura della maggiorazione e della “limitata” quota di personale cui spetta tale beneficio.


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