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Variazioni urgenti di bilancio: obbligatorio il parere dei revisori


Gli enti locali devono acquisire preventivamente il parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione della giunta comunale di variazione d’urgenza al bilancio previsionale.

Questo quanto evidenziato dal Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) nel documento “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali”, dove sono state affrontate le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di controllo interno affidata all’organo di revisione.

L’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000 dispone che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo, ovvero dalla giunta comunale, in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre.

Rimane incerto, a causa dell’assenza di una espressa previsione normativa, il momento in cui occorre acquisire il parere su tali variazioni d’urgenza, in particolare se si deve far riferimento alla proposta della giunta comunale ovvero alla proposta consiliare di ratifica.

Secondo il CNDEC, il parere dell’Organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla Giunta per motivi d’urgenza, in quanto funzionale ad accertare l’esistenza dei presupposti che hanno generato l’urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all’ordinamento contabile.


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