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Gare: spetta al RUP la verifica e la decisione sulle offerte sospette di anomalia


Spetta al RUP, in quanto dominus della gara, il compito di condurre il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, ivi compresa la valutazione finale sulla congruità dell’offerta.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 1382 dell’11 marzo 2019.

L’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 dispone che la verifica dell’offerta anomala spetta alla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni.

Tuttavia, l’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, oltre a indicare alcuni specifici compiti del RUP, precisa che “quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Considerato che la verifica dell’anomalia dell’offerta non rientra tra i compiti espressamente attribuiti alla commissione giudicatrice dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016, trova piena applicazione quell’orientamento giurisprudenziale – formatosi già sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006 – che attribuisce al Rup, in quanto dominus della gara, il potere di decidere sull’anomalia e anche il potere di escludere.

Come indicato nelle linee guida Anac n. 3/2016, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice.

In sostanza, per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, è possibile prevedere un ausilio da parte della commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche, al fine di rendere un parere non vincolante in ordine al giudizio di anomalia (attività che rientra nella competenza del RUP).


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