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Emilia, del. n. 19 – Istituti giuridici ed economici stabiliti dal CCNL


Un sindaco ha chiesto se il termine previsto dall’art. 24 del CCNL del 14 settembre 2000 che stabilisce che il diritto al riposo compensativo per le attività lavorative svolte senza usufruire del riposo settimanale debba essere di regola usufruito entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, sia da intendersi perentorio e se in caso contrario sia autorizzabile dai singoli dirigenti competenti dell’Amministrazione la fruizione a recupero delle ore accumulate.

I magistrati contabili dell’Emilia con la deliberazione 19/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto ricordando che l’interpretazione delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in raccordo, per gli aspetti strettamente economici, con il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP (Ispettorato Generale Ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico).

A ciò si aggiunga che laddove vi sia la necessità di una interpretazione autentica del CCNL, la legge disciplina la relativa procedura all’articolo 49 del d.lgs. 165/2001, procedura che in questo caso resta esclusivamente di natura pattizia tra i sottoscrittori dei contratti collettivi nazionali, ossia tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di riferimento della norma da interpretare.

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CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 19 – 19


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