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Comparto Sanità: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici


I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, riconoscibili nella misura massima di 18 ore annuali, devono essere calcolati facendo riferimento solo alla effettiva durata della prestazione e ai tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

La richiesta del permesso su base giornaliera o oraria, dunque, non può essere oggetto di una libera scelta del lavoratore.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CSAN26 del 18 marzo 2019.

L’art. 40 del CCNL Sanità del 21.05.2018 ha introdotto una nuova tipologia di permessi retribuiti, prima non prevista, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Tali specifici permessi retribuiti sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive, come specifica la stessa clausola “anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro”.

Pertanto, alla durata della prestazione (attestata dal medico o dal personale amministrativo della struttura sanitaria) devono essere sommati anche i “tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro” che l’Azienda potrà calcolare anche sulla base delle indicazioni fornite dal lavoratore (nel caso in cui, in base alle circostanze, non fosse possibile recarsi alla sede di lavoro prima della visita, i tempi di percorrenza dovranno essere calcolati con riferimento alla partenza dall’abitazione).

Sulla base di tali informazioni l’Azienda dovrà valutare se trattasi di permesso su base giornaliera o oraria, in relazione all’orario effettivo di durata della giornata lavorativa in cui il lavoratore si è dovuto assentare.

Si evidenzia, inoltre, che la decorrenza dei permessi è per anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre (Aran, orientamento applicativo CSAN25 del 18 marzo 2019).

 


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