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Società a controllo pubblico: il mantenimento dell’organo collegiale deve essere motivato


Nelle società a controllo pubblico la scelta di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale in luogo dell’organo monocratico deve essere giustificata con una deliberazione dell’assemblea in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. contr. Marche, con la deliberazione n. 6 depositata il 24 gennaio 2019.

L’articolo 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 dispone che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di regola, da un unico amministratore.

La scelta di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale in luogo dell’organo monocratico avrebbe dovuto essere giustificata con una deliberazione dell’assemblea della società, da trasmettere sia alla Sezione della Corte dei conti che alla Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, istituita presso il MEF.

Come evidenziato dai magistrati contabili, per derogare alla regola dell’amministratore unico, è necessario che l’assemblea della società proceda a valutare e adeguatamente motivare l’esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nonché a valutare se la scelta dell’organo collegiale comporti un irragionevole aggravio di spese a carico della società.

Nello specifico, la delibera deve essere supportata da una serie di dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni, l’ambito di operatività e i risultati economico-finanziari della società.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 6 – 19


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