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Nomina della commissione giudicatrice: tempi e modalità


La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma non necessariamente prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte da valutare.

Questo il principio espresso dal Tar Aosta con la sentenza n. 13 del 22 marzo 2019.

Nel caso di specie la commissione era stata nomina dopo l’apertura, da parte del seggio di gara, delle buste contenenti l’offerta tecnica.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 si limita a disporre che la nomina della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Inoltre il nuovo codice degli appalti non riproduce le norme in precedenza vigenti che esplicitamente rimettevano alla commissione il compito dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l’offerta.

Pertanto, la previsione delle linee guida Anac n. 5 secondo cui “in generale” la commissione “apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza di documenti richiesti dal bando di gara”, non ha carattere tassativo.

Non è quindi escluso che siano legittime modalità diverse.

Si evidenzia, inoltre, che qualora la stazione appaltante non abbia preventivamente individuato criteri di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari, ex articolo 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, è necessario che il provvedimento di nomina contenga una autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, non essendo a tal fine sufficiente un generico riferimento ai requisiti di esperienza (Tar Venezia, sentenza n. 297 del 6 marzo 2019).


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