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Piemonte, del. n. 25 – Appalti di servizi e forniture: incentivi per funzioni tecniche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di remunerare lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti in relazione ad appalti di servizi e forniture per i quali non è stato approvato il progetto ed il quadro economico.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 25/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno ribadito che l’affidamento di un appalto di servizi o di forniture deve essere necessariamente preceduto da un’attività di programmazione e di progettazione.

L’articolo 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016 prevede che “La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio”.

Il successivo comma 115 precisa che “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche”

Sicché, seppur con strumenti più duttili e semplificati, le stazioni appaltanti sono tenute a svolgere concretamente l’analisi dei bisogni onde procedere all’affidamento di appalti volti al soddisfacimento quali-quantitativo degli stessi.

Ne consegue che in assenza di programmazione e di una procedura comparativa non è possibile remunerare gli incentivi per le funzioni tecniche.

In assenza di un quadro economico che definisca nel dettaglio ogni singola voce del corrispettivo relativo al servizio o alla fornitura, infatti, è compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo, diviene di fatto impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell’esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113 comma II, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste), sono impedite le “verifiche di conformità” che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull’avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 25 – 19


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